L’ordinanza n. 11532/2022 della Corte di cassazione
Nel caso in esame, l’assemblea condominiale conferiva ad un avvocato l’incarico a costituirsi nel giudizio pendente tra il condominio ed una singola condomina, che contestava la legittimità della deliberazione ivi assunta per omessa convocazione alla relativa assemblea.
Il Tribunale di Palermo, avallando la ricostruzione avanzata dal condominio, riteneva superflua detta convocazione, in considerazione dell’evidente conflitto di interessi in cui versava la singola condomina rispetto all’oggetto di trattazione assembleare.
Per converso, la Corte d’appello di Palermo accoglieva le doglianze avanzate dalla condomina ed annullava la deliberazione assunta per omessa convocazione dell’appellante all’assemblea avente ad oggetto la nomina dell’avvocato.
Con ricorso per cassazione, il condominio lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 66 disp. att. c.c., in relazione all’interesse a partecipare all’assemblea e ad impugnare la relativa delibera, degli art. 2373 e 2377 cc., nonché dell’art. 1130 nn. 1 e 3 c.c., osservando come l’ordine del giorno relativo alla convocazione assembleare prevedesse: “Appello proposto dal Condomino […], nomina legale per costituzione: delibere consequenziali; problematiche varie; varie ed eventuali”.
La Suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza interlocutoria in esame, ha prospettato la praticabilità di una diversa ricostruzione della fattispecie in commento, che si discosta da quanto sostenuto dal giudice del gravame, osservando come, nei casi in cui la deliberazione assembleare sia assunta per approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio ed un singolo condomino, si determini una scissione della compagine condominiale, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi di cui ciascun gruppo è portatore (arg. da Cass. 23 gennaio 2018, n. 1629; Cass. 18 giugno 2014, n. 13885; Cass. 25 marzo 1970, n. 801). Ne conseguirebbe che ...