Il caso
Un condòmino, motivato dall'urgenza di intervenire per bonificare alcune parti comuni ammalorate in un condominio minimo, eseguiva opere di bonifica dell'umidità di risalita sulla facciata del fabbricato prospiciente il cortile comune; la tinteggiatura della facciata sui lati sud ed est e la realizzazione di un cappotto termico sulla facciata lato nord in corrispondenza sia dei locali di sua proprietà che di un locale dell'altro condòmino, sul quale veniva posizionato, anche, un rivestimento in piastrelle.
Sostenendo che tali lavori fossero stati intrapresi senza il suo preventivo consenso, l'altro condòmino ricorreva al giudice chiedendo la remissione in pristino stato – ovvero per equivalente medianto condanna al pagamento di una somma di denaro - delle parti comuni interessate dai lavori che avevano, anche, alterato il decoro architettonico del fabbricato.
Il condòmino che aveva eseguito le opere, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento del 50% della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi contestati.
Il Tribunale di Torino, pur avendo rilevato che i lavori di tinteggiatura fossero stati eseguiti senza il preventivo consenso dell'altro condòmino, riteneva, facendo proprie le conclusioni del CTU, che la scelta di un colore diverso da quello delle altre facciate, sebbene non autorizzata, non costituisse lesione del decoro architettonico e pertanto rigettava la domanda.
Per quel che riguarda, invece, la realizzazione del cappotto evidenziava che dall'istruttoria era emerso che tale intervento era stato richiesto da parte attrice che, pertanto, non poteva dolersi “a posteriori” dell'aspetto estetico del risultato ottenuto.
Quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, escluso il carattere di urgenza dell'intervento di bonifica della facciata verso il cortile, in difetto di autorizzazione dell'altro ...