1§. La questione controversa.
La Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. 2, 13/05/2022, n. 15302, cons. est. A. Scarpa, pres. Di Virgilio) è tornata a fare chiarezza sui poteri dell’assemblea condominiale e sugli effetti obbligatori che derivano dall’approvazione, con delibera assunta a maggioranza. di un accordo volto a transigere una controversia insorta con un terzo, creditore del Condominio.
Il caso riguardava l’impugnazione di una delibera assembleare da parte di un condomino, già in passato antagonista del Condominio in un giudizio ex art. 1137 c.c. per l’esecuzione di lavori sulle parti comuni, il quale lamentava l’illegittimità dell’addebito, a suo carico, di spese a titolo di contribuzione ai lavori di rifacimento della condotta fognaria, nonché di una quota relativa alla transazione conclusa dal Condominio con l’impresa esecutrice, che riteneva non essergli opponibile, non avendo egli manifestato la volontà di aderire all’accordo transattivo.
La Corte di appello, confermando la decisione di rigetto resa dal Tribunale in primo grado, ha ritenuto, quanto all’obbligo di contribuzione per i lavori eseguiti, ricorrere la presunzione di condominialità ex art. 1117, n. 3 c.c. con particolare riguardo ai raccordi di collegamento tra la colonna principale delle acque e le singole unità immobiliari, mentre, per quanto concerne l’opponibilità degli effetti patrimoniali derivanti dalla transazione raggiunta con il terzo creditore, ha ritenuto legittima la delibera di approvazione assunta a maggioranza dell’assemblea condominiale, dalla quale scaturivano effetti vincolanti anche per i condomini assenti e dissenzienti.
Per la cassazione della sentenza di appello, il ricorrente ha proposto ricorso articolato in tre motivi, il primo avente ad oggetto la rivalutazione del fatto alla luce dell’istruttoria orale e gli altri due sulla presunta violazione, da parte del Giudice del merito, dei principi ex artt. 112 e 113 ...