La vicenda
Tizio e Caia – eredi di Sempronia - si oppongono al decreto ingiuntivo per la riscossione delle spese condominiali a loro notificato dall’amministratore del condominio ove era sita l’abitazione della de cuius, poiché avente ad oggetto somme deliberate dall’assemblea in un periodo di tempo in cui essi non risultavano comproprietari dell’immobile secondo quanto risultante dai pubblici registri immobiliari.
Più nello specifico, l’immobile in questione era stato oggetto di una donazione da parte di Sempronia ad altro soggetto, che era stata poi dichiarata priva di effetti in quanto simulata. Conseguentemente i due ricorrenti, in virtù proprio della sentenza che aveva riconosciuto l’assenza di effetti al negozio di liberalità suddetto – erano ritornati nel pieno possesso dell’unità immobiliare de qua.
Tuttavia seppur priva di effetti la donazione era stata trascritta nei registri immobiliari ove quindi – sino al momento della trascrizione della sentenza che riconosceva come simulata la donazione – risultava quale proprietario dell’immobile il donatario apparente.
Ciò posto, Tizio e Caia, con il loro ricorso per cassazione, sostengono che il donatario apparente è l’unico soggetto legittimato passivo alle richieste di pagamento avanzate dall’amministratore del condominio, per tutto il periodo in cui egli risultava essere proprietario secondo quanto riportato nei pubblici registri immobiliari.
La Suprema Corte con l’ordinanza in commento ha ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui il soggetto legittimato passivo nei confronti dell’azione giudiziale dell’amministratore per il recupero di spese condominiali è sempre l’effettivo proprietario dell’unità immobiliare.
Il principio di apparenza del diritto nel nostro ordinamento
In tema di ripartizione di spese condominiali chi è il soggetto legittimato passivo rispetto all’azione giudiziale per il recupero delle quote di competenza? Il vero proprietario dell’immobile o colui ...