1.Introduzione. La questione sottesa alla pronuncia in esame.
I giudici della seconda sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, sono chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla sig.ra P.C., la quale lamentava l’illegittimità della delibera assembleare adottata a maggioranza, con cui era stata disposta l’assegnazione di un posto auto all’interno dell’area comune adibita a parcheggio, diverso da quello in precedenza attribuitole in uso esclusivo, mediante accordo unanime tra tutti i condomini, disponendo lo scambio con quello assegnato ad altro condomino.
La ricorrente esponeva nel proprio atto introduttivo che in occasione della precedente assemblea i condomini, avevano deciso all’unanimità l’attribuzione dei posti auto attribuiti in uso esclusivo alle varie unità immobiliari presenti nell’edificio, avendo individuato gli otto i sedici posti auto nell’area esterna comune e assegnandoli in uso esclusivo.
A distanza di anni, tuttavia, l’assemblea, in assenza sua e di altri due condomini, aveva deliberato con il voto favorevole dei presenti, lo scambio del posto auto assegnatole in uso esclusivo con il precedente accordo.
Per tale ragione aveva impugnato la delibera dinanzi al Tribunale, deducendo che lo scambio necessitava del suo consenso, in quanto l’assegnazione all’unanimità del posto auto aveva determinato la costituzione di un diritto reale, per la cui modifica l’assemblea avrebbe dovuto deliberare con voto unanime.
Tuttavia, l’adito Tribunale rigettava la domanda, così come i Giudici d’Appello, i quali negavano che con la delibera del condominio avessero costituito diritti reali di godimento in ordine all’attribuzione dei parcheggi, avendo a ciò provveduto, piuttosto, nell’ambito del potere assembleare di disciplinare l’uso della cosa comune, non rilevando sul punto il voto unanime dei condomini nell’adozione della delibera.
Per i giudici di secondo grado, con l’originaria delibera ai singoli assegnatari ...