In primis è opportuno ricordare quali siano i riferimenti normativi legati all'adempimento denominato esterometro ed alla sua evoluzione nel corso di questi anni, ossia:
- Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015;
- Art. 5, comma 14-ter, DL n. 146/2021;
- Artt. 12 e 13, DL n. 73/2022;
- Provvedimenti Agenzia Entrate 30.4.2018; 28.10.2021 e 23.12.2021;
- Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103);
- art. 12 DL 73/2022
L'esterometro ha di fatto cambiato impostazione a partire dallo scorso 1° luglio; da scadenza trimestrale è diventato un adempimento legato alle tempistiche di ricezione della fattura passiva estera/emissione della fattura attiva verso soggetto non residente nel territorio dello Stato.
Cosa significa?
L'art.1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 è stato così modificato dall'art. 12 del Dl 73/2022: "I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3, nonche' quelle, purche' di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con ...