1. Il fatto
Con ordinanza n. 18100 del 6 giugno 2022, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva, al contrario, riformato la pronuncia resa dalla Commissione Tributaria Provinciale.
In particolare, la controversia originava da un avviso di accertamento per riprese IRPEF relative agli anni d’imposta 2008-2009, notificato sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, nel quale si ricostruivano i redditi maturati dal contribuente, quale compenso per lo svolgimento della propria attività di amministratore di condominio, sulla scorta dei versamenti da questi operati sul proprio conto corrente, nonché delle fatture emesse nei confronti dei condòmini amministrati ovvero, in mancanza di fatture, dei verbali di assemblea con cui veniva affidato l’incarico e stabilito il relativo compenso.
La C.T.R., nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate e con motivazione condivisa dal Supremo Consesso, ritenne gli elementi prodotti dal ricorrente (documentazione contabile e prospetto riepilogativo) inidonei a superare le contestazioni contenute nel processo verbale di constatazione e sottese all’avviso di accertamento, con particolare riferimento al mancato superamento, da parte del contribuente, della presunzione posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.
2. Le presunzioni nel diritto tributario
La pronuncia della Cassazione intercetta, in primo luogo, la questione relativa all’utilizzo delle presunzioni nel processo tributario.
Ed infatti, la vicenda in esame ha costituito occasione per la Corte per ribadire l’orientamento consolidato in tema di accertamenti tributari, secondo cui “resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi ...