La storia.
La mediazione obbligatoria, ossia prevista a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, è stata protagonista di una storia travagliata e, in materia condominiale, ancor più complicata da difficoltà di coordinamento.
Il d.lgs. n. 28 del 2010 aveva originariamente introdotto la mediazione per la risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile come procedura obbligatoria sia nei casi in cui il giudice ne disponesse l’esperimento (cd. mediazione obbligatoria ope judicis), sia per determinate materie elencate dall’art. 5 comma 1, tra cui figurava anche il condominio (cd. mediazione obbligatoria ope legis).
Senonché, per il condominio, già l'originaria entrata in vigore della normativa sulla mediazione fu procrastinata di un anno, in attesa che il legislatore ne chiarisse, con la riforma del condominio, l’esatto ambito di applicazione. Il decreto legislativo che aveva introdotto l’istituto, difatti, si era limitato a prevedere come obbligatoria la mediazione nelle “controversie in materia condominiale”, senza però definire l’esatta portata di una tale locuzione che si prestava, invero, ad interpretazioni discordanti in quanto dirette, ora, a privilegiarne l'aspetto c.d. "soggettivo", ricomprendendovi tutte le ipotesi in cui il condominio fosse parte in causa, ora il profilo c.d. "oggettivo", relativo alle sole controversie aventi ad oggetto le dispute condominiali (così, G. Spoto, La mediazione civile e le liti condominiali, in Contratti e impresa, 2013, 1073).
Il chiarimento della locuzione è, in effetti, intervenuto con l’introduzione dell’71-quater disp. att. c.c., ove è stabilito che per “controversie condominiali” devono intendersi "quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice".
Tuttavia, la Corte Costituzionale, poco dopo l’intervento legislativo, con sentenza n. 272 del 2012, ha dichiarato l’incostituzionalità, per eccesso ...