Cass. Civ. Sez. 2 - ordinanza n.14844 dell’11/05/2022 – Il caso
Il Tribunale di Alessandria respingeva l’opposizione proposta dal Condominio avverso l’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di Euro 6.000,00 da parte del Comune di Tortona a seguito dello scarico abusivo di acque reflue al di fuori della rete fognaria.
Il Condominio impugnava la sentenza di primo grado innanzi alla Corte d’Appello di Torino, la quale accoglieva l’appello, ritenendo che l’illecito amministrativo non fosse integrato, non sussistendone tutti gli elementi costitutivi, nello specifico difettando l’elemento soggettivo, poiché il Condominio non era consapevole delle radicali modifiche apportate dal Comune di Tortona nel tratto fognario interessato.
Il Comune di Tortona propone ricorso per cassazione avverso alla sentenza d’appello, articolando quattro motivi, tutti respinti dalla Corte di Cassazione.
Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per asserita violazione degli artt. 348-bis e 348-ter cpc per non aver la Corte d’Appello di Torino dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal Condominio, dal momento che questi riproponeva le stesse doglianze esaminate dalla sentenza di primo grado, senza addurre motivi che lasciassero presagire la modifica dell’orientamento giurisprudenziale recepito dal Tribunale di Alessandria e dunque, a detta del Comune di Tortona, l’appello non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto. A riguardo la Suprema Corte evidenzia che allorquando il giudice del gravame intende emendare il vizio di attività del giudice di prime cure deve provvedere sull’appello non con un’ordinanza ex art. 348-ter cpc, ma nelle forme ordinarie, come è avvenuto nel caso di specie, essendo stata accolta l’impugnazione. La scelta del giudice d’appello di prendere in esame il merito della domanda non può, quindi, dirsi proceduralmente viziata e la questione di inammissibilità dell’appello resta assorbita dalla sentenza che definisce l’appello ...