La vicenda
Alcuni condòmini chiedono la revoca giudiziale dell’amministratore per gravi irregolarità, consistenti: a) nella mancata tenuta del registro di contabilità per due annualità; b) nell’utilizzo promiscuo del conto corrente intestato al condominio, con confusione tra il patrimonio condominiale e quello personale; c) nella mancata riscossione forzosa delle quote condominiali risultanti dal bilancio consuntivo; d) nella tardiva convocazione dell’assemblea condominiale (avvenuta solo a distanza di tre anni dalla fine del periodo annuale di riferimento), per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Radicatosi il contraddittorio. e nella contumacia dell’amministratore, interveniva in giudizio il condominio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva – spettante solo all’amministratore di condominio in proprio – ed evidenziando che l’assemblea, a distanza di un mese dal ricorso proposto dai condòmini e, comunque, prima della definizione del procedimento di revoca così instaurato, aveva riconfermato nella carica l’amministratore. Nel merito, il condominio chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo essere insussistenti le gravi irregolarità dedotte dai ricorrenti.
Il tribunale adito dichiarava inammissibile l’intervento del condominio, in quanto carente di legittimazione passiva, e, senza entrare nel merito delle doglianze, rigettava il ricorso, alla luce della conferma dell’amministratore approvata dall’assemblea nelle more del procedimento di revoca instaurato dai singoli condòmini ricorrenti: nella prospettiva privilegiata dal tribunale, tale conferma avrebbe determinato “l’insorgere di un nuovo rapporto giuridico”, con una sorta di effetto “purgativo” delle irregolarità commesse nel periodo antecedente alla reiterazione dell’incarico, ormai non più invocabili al fine di ottenere la revoca, ma utili soltanto per fondare un’azione risarcitoria nei confronti dell’amministratore.
Di diverso avviso si mostra la corte d’appello, innanzi alla quale i condòmini originari ricorrenti propongono reclamo, deducendo che, nel convocare l’assemblea condominiale per ottenere la conferma del proprio incarico nelle more del già instaurato procedimento di revoca, ...