Cass. Civ. Sez. sesta - 2 - ordinanza n.24804 del 12/08/2022 – Il caso
Il Giudice di Pace di Roma accoglieva parzialmente l’opposizione proposta dal singolo condomino avverso al decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio per la somma di € 3.012,26 a titolo di spese condominiali ripartite con delibera di approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio 2016 e del bilancio preventivo per l’esercizio 2017, riducendo ad € 1.815,11 l’importo dovuto dall’opponente.
Il condomino proponeva appello ed il Tribunale di Roma accoglieva solo in parte il gravame, escludendo la possibilità di sindacare la validità della delibera su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto, anche sotto il profilo dell’eventuale rilievo d’ufficio della nullità della stessa, respingendo l’allegazione della non debenza delle spese legali e riformando la sentenza di primo grado solo per quanto concerne la somma chiesta a titolo di spese per il precetto.
Il condomino proponeva ricorso per cassazione avverso alla sentenza d’appello, articolando tre motivi.
Con il primo motivo egli censura la sentenza impugnata per asserita violazione o falsa applicazione degli artt.1117, 1123, 1126, 1135, 1136, 1137 e 1421 C.C. nonché dell’art. 633 c.p.c. e dell’art. 63 dip.att.c.c. con riguardo all’importo di € 1.570,00 per spese legali al medesimo addebitate nei suddetti bilanci (consuntivo del 2016 e preventivo del 2017) in assenza di una sentenza di soccombenza e per due diffide stragiudiziali; con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dei medesimi articoli di cui sopra con riferimento alla somma di € 850,00 per oneri addebitati nei suddetti bilanci consuntivo e preventivo, nonostante l’avvenuto pagamento in data antecedente alla delibera di approvazione degli stessi; con il terzo motivo il condomino denuncia infine la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. ...