1. Il fatto
Con ordinanza n. 22659/2022, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata su diverse questioni in materia condominiale.
Più specificamente, due condòmini erano proprietari di distinte porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato originariamente appartenente a un unico proprietario. Uno dei due soggetti agiva nei confronti dell’altro, dal momento che questi aveva, in primo luogo, demolito il muro perimetrale est della cascina, collegando il fabbricato rurale al nuovo edificio in corso di realizzazione sui mappali di sua esclusiva proprietà; in secundis, aveva causato delle crepe nell’immobile dell’attore, così compromettendo la stabilità del fabbricato; infine, realizzando una rampa di accesso ai box, aveva occupato una parte della corte comune.
Il giudice di prime cure accoglieva solo parzialmente la domanda e condannava a eliminare le crepe e rilasciare la porzione di corte comune illegittimamente occupata. La Corte d’appello di Milano, a sua volta, integrava la pronuncia impugnata, riconoscendo anche il risarcimento per equivalente per la demolizione del muro perimetrale, riconoscendone la proprietà comune.
La Suprema Corte accoglieva solo alcuni dei motivi di ricorso formulati, indugiando, in particolare, su alcune questioni tanto di ordine sostanziale (quali la natura dei muri perimetrali), quanto di carattere processuale (onere probatorio nell’azione di rivendica e valore dei dati catastali)
2. I muri perimetrali
Uno dei temi più interessanti affrontati nella pronuncia in esame è rappresentato dalla natura dei muri perimetrali, ossia di quei muri che delimitano gli spazi di un condominio. Essi possono tanto essere esterni al fabbricato condominiale (delimitando, ad esempio, un giardino), quanto coincidere con i confini dell’edificio.
È orientamento ormai consolidato quello per cui i muri perimetrali degli edifici in cemento armato (cosiddetti ...