La deroga introdotta dal decreto “Semplificazioni”
Il Documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’art. 45 commi 3-octies e 3-decies del cosiddetto decreto “Semplificazioni” (D.L. 73/2022 convertito con modifiche dalla Legge n. 122 del 4 agosto 2022 n. 122) e si applica ai soggetti diversi da quelli che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Il comma 3-octies del citato art. 45, in relazione all’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari causata anche dalla guerra in atto tra Russia e Ucraina, ha previsto testualmente che “i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L’applicazione delle disposizioni del primo periodo, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”
Poiché all’OIC è stato affidato il compito di stabilire le modalità attuative contabili della deroga - destinate alle società diverse dalle imprese assicurative di cui all’art. 91, comma 2, del D.L. n.209/2005 - è stato predisposto il Documento in “Bozza per la Consultazione” con la precisazione che i soggetti interessati hanno tempo fino al 2 novembre 2022 per inviare all’OIC le loro osservazioni.
L’applicazione della deroga
La predetta norma concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell’attivo circolante ed ha carattere transitorio.
La deroga trova applicazione per i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati, normalmente, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 9, del codice civile, al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, come dettagliatamente descritto dai principi contabili nazionali OIC 20 “Titoli di debito” e OIC 21 “Partecipazioni”.
Secondo il Documento, la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dal principio OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”, i quali devono essere iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n.11-bis, dell’art.2426 del codice civile, e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. In tale ambito è agevole desumere che rimangono, altresì, inalterati i criteri di valutazione del principio OIC 32 applicabili ai titoli oggetto di copertura del fair value e ai cosiddetti titoli ibridi quotati, valutati in conformità a quanto disposto dal paragrafo 50 del citato OIC 32.
I titoli oggetto della deroga e la loro valutazione
La deroga in esame si applica ai titoli iscritti nel bilancio 2021 e ai titoli acquistati durante l’esercizio 2022. Peraltro, può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato oppure a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, “motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa”.
Operativamente, la società che si avvale della deroga deve valutare i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2021 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2021, al costo d’acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, le quali devono essere determinate in conformità a quanto previsto nei principi contabili OIC 20 “Titoli di debito” e OIC 21 “Partecipazioni”.
Come precisa il Documento, per le perdite di carattere durevole che si concretizzano solo dopo la chiusura dell’esercizio, ai fini dell’applicazione della deroga si deve tener conto delle disposizioni contenute nel principio OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.
La deroga, in buona sostanza, consente alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto del prolungato andamento negativo dei mercati alla data di chiusura del bilancio.
Tuttavia, continuano ad applicarsi a tali titoli le altre disposizioni in tema di:
- valutazione al costo ammortizzato, in conformità alle disposizioni dell’OIC 20;
- conversione dei titoli in valuta estera, ai sensi del principio OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”.
Nel rispetto della disposizione contenuta nel comma 3-decies del predetto art. 45, la società che effettua la valutazione in deroga deve destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio al 31dicembre 2021 (o tra il costo di acquisizione, per i titoli acquistati nel corso dell’esercizio 2022) e i valori di mercato rilevati al 31 dicembre 2022, “al netto del relativo onere fiscale”. Nei casi in cui gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire tale riserva indisponibile, la società deve destinare a tal fine gli utili che saranno prodotti negli esercizi successivi.
Le società che effettuano la valutazione dei titoli in deroga devono fornire nella Nota integrativa, oltre a quanto richiesto dai principi OIC 20, OIC 21 e OIC 28 “Patrimonio Netto”, dettagliate informazioni riguardanti:
- le modalità con cui è operata la deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto della deroga;
- la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui la perdita di valore è stata ritenuta temporanea.
Come espressamente chiarito, il Documento si applica ai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Semplificazioni”.
In conclusione è opportuno ribadire che gli operatori interessati hanno tempo fino al 2 novembre prossimo per inviare le loro osservazioni all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it.