Il provvedimento in questione risponde alla richiesta degli operatori economici e delle associazioni di categoria che a gran voce chiedevano di non far presentare il Modello ai soggetti che, pur avendo fruito di aiuti nel regime ombrello (art. 1, comma 13 DL 41/2021), non avevano sforato i limiti del Temparary Framework sulla Sezione 3.1 (800.00 sino al 27.1.2021 e 1.800 sino al 30.6.2022). La risposta dell’Agenzia delle Entrate, concordata con il Mef e nel rispetto degli obblighi assunti dall’Italia con la Commissione Europea, se da una parte introduce una forte semplificazione compilativa dall’altra ribadisce in modo netto l’obbligo generalizzato di presentazione entro il 30 novembre.
Infatti con il provvedimento in esame il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha inserito nel Modello della dichiarazione degli Aiuti Covid, ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti. Questa semplificazione sicuramente agevola la compilazione del Modello e contestualmente riduce i rischi, anche penali, relativi ad una dichiarazione “mendace” da parte dell’operatore economico.
Tale agevolazione però è soggetta a specifici limiti. Infatti la casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti dalla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.
Attenzione che vi sono alcuni aiuti Covid che restano comunque esclusi da detta agevolazione ...