Il fatto.
In seguito all’acquisto di un’unita immobiliare sita in un complesso condominiale, la proprietaria dell’immobile riceve due atti di precetto per il pagamento di spese afferenti lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell’edificio condominiale, deliberati ed eseguiti prima del suo atto di acquisto.
La Corte di Appello, sul presupposto della natura ambulatoria dell’obbligazione del Condominio verso il terzo creditore e dell’inapplicabilità della limitazione temporale prevista per il pagamento dei contributi condominiali ex art. 63 disp. att. c.c., condanna la condòmina al pagamento verso la società appaltante delle spese condominiali relative ai lavori dello stabile ed antecedenti al suo atto di acquisto.
La Corte di Cassazione riforma la sentenza d’Appello, chiarendo che le obbligazioni del condòmino verso i terzi, non integrano obbligazioni reali che si originano propter rem, bensì obbligazioni personali che sorgono occasione rei, sicché l’acquirente non può rispondere dei debiti divenuti esigibili prima del suo atto di acquisto e rimasti inadempiuti dall’alienante.
Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte si dipana secondo passaggi logici coerenti che meritano un approfondimento per la valenza sistematica e per l’afferenza con il dibattuto istituto dell’obbligazione reale.
La distinzione tra diverse tipologie di obbligazioni condominiali: i contributi e i “non contributi”.
L’ordinanza in commento affronta l’annosa questione relativa al riparto delle spese condominiali nell’ipotesi in cui, in presenza di un atto di alienazione di una unità condominiale, occorra stabilire se il condòmino che abbia acquistato l’unità immobiliare possa essere chiamato a rispondere degli oneri condominiali non ancora soddisfatti al momento della cessione.
Innanzitutto, il ragionamento della Corte si impernia sulla distinzione tra due diverse tipologie di obbligazioni condominiali, alle quali si ritiene che corrispondano due statuti giuridici differenti: a) ...