Il caso:
Proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi una condomina, lamentando di aver anticipato all’impresa appaltatrice che aveva realizzato dei lavori di restauro della facciata dell’edificio condominiale una cospicua somma a titolo di acconto; tali lavori erano stati deliberati ed affidati all’impresa dall’assemblea condominiale che, tuttavia, aveva in un secondo momento respinto la richiesta di rimborso avanzata dalla suddetta condomina, che pertanto si era vista costretta a pagare una seconda volta la quota di contributi a suo carico.
La Corte d’appello aveva respinto la domanda restitutoria, sul presupposto della parziarietà delle obbligazioni assunte dal condominio nei confronti dei terzi, il che avrebbe impedito alla condomina solvente di agire in regresso nei confronti del condominio, dovendo ella piuttosto rivolgersi verso i singoli condòmini chiedendo il rimborso pro quota di quanto anticipato.
La Suprema Corte, condividendo le ragioni addotte dal giudice di secondo grado, ha respinto il ricorso; si è osservato che la decisione di appello era conforme all’orientamento di legittimità fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n.9148 del 2008, che affermò la parziarietà delle posizioni debitorie dei condòmini rispetto alle obbligazioni contratte nell’interesse del condominio. Esclusa la natura solidale dell’obbligazione, allora, viene meno la possibilità per il condomino di agire in regresso nei confronti del condominio ex art. 1299 c.c., che è subordinata alla condizione che il solvens sia coobbligato per l’intero con altri. Né risulta configurabile, secondo la Corte, una surrogazione legale ex art. 1203 n.3 c.c., che può aver luogo solo a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito aveva interesse a soddisfarlo.
La Corte ha infine escluso che la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 1134 c.c. (secondo cui il condomino ...