1) Il fatto
Con ordinanza n. 24085/2022, la sesta sezione civile della Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da un condominio avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la decisione assunta dal Tribunale di Brescia
circa l’invalidità della delibera assembleare assunta in data 9 aprile 2015.
In particolare, sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello in secondo, hanno accertato l’invalidità della predetta delibera assembleare, avente ad oggetto l’approvazione del consuntivo 2014 e del preventivo 2015, impugnata da una condomina perché le spese erano state ripartite in base a valori millesimali diversi da quelli determinati sia nella tabella di proprietà originaria del 3.10.1994, sia nella tabella approvata con delibera del 5 marzo 2013.
Il condominio, sostenendo che la delibera con la quale erano state approvate le tabelle millesimali del 5 marzo 2013 conteneva anche un mandato all’amministratore di apportare alcune modifiche alle stesse tabelle, proponeva dapprima appello avverso la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte territoriale, e successivamente ricorso per Cassazione.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del condominio al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
2) Le tabelle millesimali
Per una disamina più approfondita della decisione in commento appare opportuno, innanzitutto, chiarire cosa sono e come sono composte le tabelle millesimali.
Queste ultime sono lo strumento con cui viene effettuata la ripartizione delle spese all’interno del condominio in relazione alle parti comuni dell’edificio per ogni singola unità immobiliare.
Come è noto, infatti, all’interno del condominio diritti e doveri dei singoli condomini sono proporzionali al valore delle singole proprietà di ciascuno dei partecipanti al condominio stesso.
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