La Corte di cassazione, nell’interessante e recente pronuncia n. 37091 dell’8 giugno 2022, ha affrontato la quaestio iuris relativa alla configurabilità del reato di violenza privata in ambito condominiale, nel caso in cui un condomino parcheggi la propria autovettura dinanzi al box auto di proprietà di un altro condomino, impedendo a quest’ultimo l’ingresso all’interno del proprio garage.
Va premesso, sul punto, che la Corte d'appello di Salerno, con la sentenza pronunciata il 22.4.2020, aveva riformato solo parzialmente la decisione del Tribunale di Napoli emessa il 4 ottobre 2019, posto che alcuni episodi risultavano prescritti.
La Corte d'appello, per il resto, confermava integralmente le argomentazioni svolte, sotto il profilo fattuale e giuridico, dal giudice di primo grado, con cui gli imputati (marito e moglie) erano stati condannati per il reato di violenza privata previsto dall’art. 610 cod. pen., in relazione a vari episodi in cui la prefata aveva posteggiato la propria automobile davanti al box dei vicini, impedendogli, in tal modo, l’accesso al garage.
Avverso la sentenza di secondo grado, i prevenuti avevano proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, innanzitutto, che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto sussistente la fattispecie di violenza privata per un mero ritardo che si era verificato nello spostare la vettura parcheggiata nel cortile condominiale.
Con riguardo ad un episodio avvenuto in data 29.7.2010, poi, i ricorrenti sottolineavano che il regolamento del condominio era stato approvato con delibera del 2.12.2010, e che prima di tale data non vigeva alcun divieto di parcheggio nel cortile condominiale.
Ed ancora, quanto ad un episodio verificatosi il 22 aprile 2011, veniva evidenziato che la prevenuta, quel giorno, si era semplicemente allontanata temporaneamente dal complesso condominiale in cui si trovava il box della persona ...