La vicenda
La società costruttrice Alfa conviene in giudizio il condominio Beta chiedendo l’adempimento del contratto da lei stipulato con l’amministratore del suddetto. Costituendosi in giudizio Beta ha chiamato in causa il suo amministratore, affermando che il contatto oggetto di causa non essendo mai stato autorizzato né ratificato dall’assemblea non poteva esserle opposto, e – in caso di condanna al pagamento del corrispettivo – chiedeva di essere manlevata dal terzo chiamato.
Il Tribunale escluse che il contratto in questione producesse effetti giuridici nei confronti del condominio e quindi rigettò la domanda attorea. Avverso detta pronuncia ha proposto appello e poi ricorso per Cassazione il solo amministratore di condominio in virtù del fatto che la motivazione della sentenza conteneva giudizio – asseritamente idoneo a formare cosa giudicata nei suoi confronti – in ordine alla non indifferibilità dei lavori e alla configurabilità di una ipotesi di falsus procurator che avrebbe consentito alla società Alfa di richiedere a lui il pagamento dei lavori stessi.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso – negando l’efficacia di giudicato di tali passaggi motivazionali e confermando il rigetto della Corte d’Appello - approfondisce la fattispecie del contratto concluso dall’amministratore di condominio in eccesso dei suoi poteri, anche nel caso in cui i lavori oggetto del contratto siano indifferibili ed urgenti, fornendo utili spunti di approfondimento per fattispecie analoghe.
La disciplina dei poteri dell’amministratore.
I poteri dell’amministratore di condominio sono delineati dall’art. 1130 c.c, ed l'art. 1131 c.c. dota l'amministratore della rappresentanza dei condomini nei limiti delle attribuzioni stabilite dal suddetto art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio.
Nell’ambito dell’interpretazione di tali norme si discute se sia possibile – e se ...