Una recente decisione della S.C. ha affermato che le servitù reciproche previste a favore e a carico delle singole unità immobiliari in proprietà esclusiva nel regolamento predisposto dall'originario unico proprietario dell’edificio ed allegato al primo atto di vendita, con il quale nasce il condominio, anche ove non trascritte, sarebbero comunque opponibili agli acquirenti successivi al primo ove nei loro atti di acquisto venga fatto riferimento al regolamento medesimo, che, seppure non inserito materialmente, deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto (Cass. 18 dicembre 2022 n. 36963).
In tal modo la S.C. ha ribadito, in ordine alla opponibilità delle servitù in questione, un orientamento costante, anche se non uniforme in ordine alle condizioni per la sua applicabilità.
Sono stati ritenuti sufficienti: il semplice riferimento al regolamento, che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto (Cass. 31 luglio 2009 n. 17886, che, con riferimento ad una ipotesi in cui una società aveva acquistato tutte le unità immobiliari di un edificio, tranne una, dichiarando nell'atto dell'acquisto di "ben conoscere ed accettare" le pattuizioni condominiali, una delle quali recava il divieto di uso alberghiero, ha ritenuto che legittimamente i proprietari della suddetta unità abitativa si fossero opposti a che la società adibisse l'immobile acquistato ad albergo; Cass. 3 luglio 2003 n. 10523); l’accettazione del regolamento (Cass. 26 ottobre 1974 n. 3168, Giust. civ. 1975, I, 799); l’approvazione del regolamento, sì che lo stesso venga a far parte per relationem del contenuto dell’atto di acquisto (Cass. 30 luglio 1999 n. 8279, Arch. locazioni 2000, 63; Cass. 21 febbraio 1995 n. 1886); l’accettazione delle clausole del regolamento (Cass. 11 febbraio 1977 n. 621; Cass. ...