Il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato dal primo correttivo (d. lgs. n. 147/2020) e dal secondo correttivo (d. lgs. n. 83/2022 attuativo della direttiva insolvency UE 2019/1023) entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha dato il via all’applicazione del codice della crisi e dell’insolvenza nel quale trovano ora disciplina gli strumenti di regolazione della crisi e la liquidazione giudiziale, con conseguente abrogazione del regio decreto 21 marzo 1942 n. 267 e della disciplina del fallimento. Nonostante l’avvenuta abrogazione del fallimento, al quale ha fatto da contraltare la disciplina della liquidazione giudiziale, non ha perso di importanza l’inquadramento della problematica della riscossione degli oneri condominiali all’interno del procedimento di accertamento del passivo, riprodotto all’interno della nuova normativa.
Ciò premesso, è bene precisare che il condominio in quanto ente di gestione privo di autonoma personalità giuridica, non è suscettibile di essere sottoposto a procedura fallimentare – rectius liquidazione giudiziale; può tuttavia accadere che nell’ipotesi in cui venga aperta la liquidazione giudiziale di un condomino, sia quest’ultimo persona fisica o giuridica (si veda il caso dei consorzi), l’amministratore di condominio sarà tenuto a rapportarsi non più con il singolo condomino, ma con il curatore nominato dal Tribunale con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (ossia la vecchia sentenza dichiarativa di fallimento) e adoperarsi per recuperare gli oneri condominiali maturati anteriormente e successivamente alla declaratoria di liquidazione giudiziale.
Al fine di recuperare gli oneri relativi alla gestione, sia essa ordinaria o straordinaria, l’amministratore del condominio sarà tenuto a depositare domanda di insinuazione al passivo del fallimento, secondo le indicazioni di cui agli artt. 200 e ss. del codice della crisi e dell’insolvenza (già artt. 92 e ss. l. fall.).
Pertanto, la domanda che l’amministratore potrà presentare autonomamente e non necessariamente ...