Il CASO
Un condominio, nell’anno 2019, si rivolgeva al Tribunale di Cagliari, per essere autorizzato, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 63 disp. Att. c.c., a sospendere il servizio di fornitura di acqua nei confronti di un proprietario, moroso di circa €. 20.000,00, attraverso la chiusura temporanea delle valvole o mediante intercettazione e chiusura delle tubazioni alloggiate nelle parti comuni.
Si costituiva in giudizio il condòmino debitore che, tra le altre domande, formulava proposta transattiva di pagamento degli oneri relativi ai consumi idrici, con conseguente cessazione, secondo la sua prospettazione, della materia del contendere.
Il Tribunale, a distanza di tre anni dalla proposizione della domanda, pronunciava sentenza di accoglimento affrontando diverse e condivisibili tematiche che offrono lo spunto per alcune riflessioni.
DIRITTO
L’art. 63 disp. Att. c.c., al terzo comma, prevede che “ In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”.
Strumento di autotutela
La prima considerazione risiede nel confronto tra l’articolo riformato dalla L. 220/2012 e quello previgente che prevedeva la possibilità dell’amministratore di sospendere il servizio, subordinandola al consenso dell’assemblea, contenuto nel regolamento di condominio.
Con la nuova formulazione è indubbio che il legislatore abbia inteso attribuire – “in via di autotutela e senza ricorrere previamente al giudice, all'amministratore condominiale, il potere di sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
L’iniziativa si configura come un potere-dovere dell'amministratore condominiale il cui esercizio è legittimo ove, come nel caso di specie, la sospensione sia effettuata intervenendo esclusivamente sulle parti comuni dell'impianto” (cnf ...