 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
All’assemblea condominiale va convocato il vero proprietario dell’unità immobiliare e non chi appare tale

Articolo

Condominio

All’assemblea condominiale va convocato il vero proprietario dell’unità immobiliare e non chi appare tale

lunedì, 23 gennaio 2023

 

Nell’ambito del rapporti tra il condominio ed i singoli partecipanti non opera il principio dell’apparenza del diritto, volto essenzialmente a tutelare i terzi in buona fede, tra cui non possono considerarsi i condomini.  

Scritto da: Duca Elena

Cass. Civ. Sez. 2 - sentenza n.31826 del 27/10/2022 – Il caso

Con la sentenza in commento la Suprema Corte affronta la problematica dell’invalidità della delibera assembleare per essere stato convocato alla riunione il c.d. condomino apparente, nello specifico il vecchio proprietario dell’unità immobiliare, non avendo questi tempestivamente comunicato all’amministratore l’avvenuto trasferimento, ma avendolo reso noto solo molti anni dopo. 

Una condomina impugnava due delibere assembleari del 2012, ratificate da successiva delibera del giugno 2013, per omessa convocazione. Il Tribunale di Taranto accoglieva l’impugnazione, mentre la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto accoglieva l’appello proposto dal Condominio avverso la sentenza di primo grado, sostenendo che sussisterebbe un orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui solo dalla comunicazione all’amministratore del trasferimento della proprietà dell’unità immobiliare compresa nello stabile, l’acquirente acquisirebbe lo status di condomino e potrebbe dolersi di non essere stato convocato all’assemblea. Nel caso specifico, la Corte d’Appello evidenziava che la proprietà era stata trasferita nel 1991, ma la vendita era stata comunicata all’amministratore solo alla fine di maggio – inizio giugno 2013, di conseguenza l’acquirente non poteva lamentarsi di non essere stato convocato alle assemblee, poiché le convocazioni erano state inviate a chi “ritenuto il proprietario”. L’amministratore, inoltre, aveva svolto le visure per verificare la proprietà dopo le assemblee del 2012 ed aveva messo in condizione l’effettivo proprietario di partecipare alla riunione del giugno 2013 in cui si erano ratificate le deliberazioni assunte nelle precedenti assemblee. 

Avverso tale sentenza la condomina propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Con il primo motivo, la stessa deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1136 c.c. e 66 disp.att.c.c., avendo la Corte d’Appello applicato il c.d. principio dell’apparenza ai fini dell’individuazione del soggetto da ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati