Residenza fiscale, prestazione di lavoro dipendente all'estero ed emergenza Covid (Risposta n. 50/2023)
Nel caso di specie, l'istante - attualmente residente in Svizzera ma residente in Italia sino al 2021 - ha concluso in tale ultimo anno un contratto di lavoro dipendente con una società irlandese con la quale veniva concordato, causa emergenza Covid, l’inizio del periodo lavorativo in smart working, dai primi giorni del mese di giugno, e quello presso la sede irlandese della stessa società da luglio 2021.
Ciò premesso, l'istante:
- con un primo quesito, chiede delucidazioni in merito agli obblighi di tassazione in Italia sui redditi prodotti quale dipendente di società estera ed alla possibilità di disapplicare nel caso di specie le disposizioni, contenute nell'art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), riguardanti la determinazione della residenza fiscale dei contribuenti, stante la materiale impossibilità a trasferirsi nella sede stabilita dal contratto di lavoro;
- con un secondo quesito, in caso di tassazione dei redditi in esame in Italia, l'istante chiede conferma circa la possibilità, nella fattispecie in trattazione, di applicare le disposizioni di cui all'art. 51, comma 8-bis, del TUIR, riguardanti la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Al riguardo si osserva, sul piano normativo, che dal combinato disposto dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 3 della Convenzione Italia-Irlanda emerge che, qualora una persona fisica risulti fiscalmente residente in Italia ai sensi della normativa interna (come il citato art. 2, comma 2, del TUIR, che considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni - o 184 giorni in caso di anno bisestile -, sono iscritte ...