L'art. 1 comma 54 della Legge di Bilancio 2023 ha apportato un'imprtante modifica per l'applicazione del regime forfetario modificando la Legge 190/2014. Nello specifico il comma 54 prevede che "All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma54, lettera a), le parole: « euro 65.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 85.000 »; b) al comma 71 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:"Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso e' dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite".
Per quanto riguarda il l'innalzamento del limite di ricavi/compensi appare chiaro, dalla lettura della Circolare 9/E/2019 che dal 1° gennaio 2023 possono applicare il regime forfetario le persone fisiche che nel 2022 hanno conseguito ricavi/compensi compresi tra 0 a 85.000 euro ma la vera novità è la cessazione del regime agevolato forfetario già in corso d'anno qualora tale limite superi la soglia dei 100.000 euro. In termini di limiti di permanenza per rispetto delle soglie di ricavi/compensi, a partire dal 1° gennaio 2023, è dunque previsto che:
- CASO 1 - ricavi/compensi entro i 85.000 euro: il contribuente rimane nel regime forfetario;
- CASO 2 - ricavi/compensi superiori a 85.000 ma entro i 100.000 euro: il contribuente rimane nel forfetario fino alla fine del 2023 ma a partire dal 1° gennaio 2024 esce dal regime agevolato;
- CASO 3 - ricavi/compensi in corso d'anno superiori a 100.000 euro:in tale ultimo caso il regime cessa di esistere immediatamente ed e' dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento ...