Premessa – Normativa rilevante
In linea generale, ai sensi della normativa interna, gli emolumenti da lavoro dipendente che vengono erogati al contribuente, allorché lo stesso risulterà fiscalmente residente nel territorio dello Stato italiano, dovranno essere assoggettati ad imposizione in Italia.
L'art. 3, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede infatti che ''l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10''.
A tal fine, si rileva che l’art. 43 cod. civ. definisce la residenza anagrafica come il “luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale”. Residenza e domicilio anagrafico possono coincidere, ma non sempre. Il domicilio è sempre disciplinato dallo stesso articolo ed è il “luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.
Aggiungasi come l'art. 2 del TUIR, premesso che soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato (comma 1), al comma 2 considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Le condizioni sopra indicate sono tra loro alternative e la sussistenza anche di una sola di esse per la maggior parte del periodo d'imposta è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Si osserva, inoltre, come, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 2 del TUIR, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i ...