Cass. Civ. Sez. Sesta - 2 - ordinanza n. 34242 del 21/11/2022 e Cass. Civ. Sez. 2 – ordinanza n.34508 del 23/11/2022 - I casi
Con le due ordinanze in esame la Suprema Corte torna ad affrontare la questione dell’onere probatorio, gravante sull’amministratore uscente, con riguardo all’asserito credito per anticipazioni effettuate nonché la questione di quando il bilancio consuntivo approvato dall’assemblea e la relativa delibera costituiscano valida prova del debito dei condomini verso l’ex amministratore oppure del credito del Condominio verso l’amministratore uscente per l’ammanco di cassa. Tali temi sono stati già in parte affrontati di recente dalla Corte di legittimità con l’ordinanza n.12931 del 22/04/2022.
Con il primo dei due provvedimenti sopra indicati (ordinanza n. 34242 del 21/11/2022) viene esaminato il caso di un ex amministratore che vedeva opposto dal Condominio il decreto ingiuntivo ottenuto per compensi professionali e rimborso di spese anticipate per la gestione dello stabile sino alla cessazione dell’incarico. Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, espletata la CTU, accoglieva l’opposizione proposta dal Condominio.
L’Amministratore uscente impugnava la sentenza innanzi al Tribunale di Vicenza, il quale respingeva l’appello e confermava la decisione di primo grado, affermando che non poteva attribuirsi valore di riconoscimento di debito alla firma del nuovo amministratore sulla documentazione relativa al “passaggio di consegne” e che la delibera di approvazione del rendiconto consuntivo, in cui era riportato un disavanzo tra entrate ed uscite, non consentiva di ritenere provato che la differenza fosse stata versata dall’ex amministratore di tasca propria. Il Tribunale di Vicenza evidenziava che dalla semplice lettura della documentazione contabile emergeva chiaramente la mancanza di regolare tenuta della stessa e confusione, generata anche dal fatto che l’ex amministratore teneva il libro di cassa con un criterio misto, ...