1. Definizione agevolata avvisi bonari
La Legge di Bilancio all’art. 1, commi 153-159, ha introdotto la definizione agevolata degli avvisi bonari. Si potranno definire le somme chieste con le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) con il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, oltre a interessi e somme aggiuntive e con una sanzione del 3% in luogo di quella prevista al 30% ridotta ad 1/3.
La misura riguarda in particolare le somme dovute a seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni e comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
Altra condizione prevista dalla norma è che il termine di pagamento integrale non è ancora scaduto o in caso di pagamento rateale, è ancora in corso al 1° gennaio 2023.
Se sussistono dette condizioni l’avviso bonario si potrà definire con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Le sanzioni saranno dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
Le modalità di definizione seguono le regole previste dal D. Lgs. n. 462/1997 e pertanto se oggetto della definizione è un avviso bonario non ancora rateizzato il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in un’unica soluzione oppure la rateizzazione potrà avvenire in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Qualora l’avviso bonario fosse già stato rateizzato, il pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3-bis, D. Lgs. n. 462/1997.
Il mancato pagamento, integrale ...