1. Il fatto
Con sentenza n. 37857/2022, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata su una vicenda originata da un’opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l’opponente aveva dedotto che il decreto ingiuntivo, pronunciato su ricorso di un Condominio, non faceva menzione della qualità di erede con beneficio di inventario dell’intimato e che, pertanto, era illegittimo l’accollo delle spese “personali” poste a suo carico dall’assemblea condominiale (con delibera, peraltro, impugnata e annullata con sentenza). Avendo, tuttavia, l’intimato, a seguito di pignoramento immobiliare, provveduto al pagamento della somma ingiunta (nonché delle spese maturate successivamente a titolo di oneri condominiali), il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite. L’opponente, allora, proponeva appello lamentando la mancata valutazione della soccombenza virtuale: tuttavia, la Corte di Appello, accogliendo l’appello incidentale del Condominio, condannava l’appellante principale al pagamento anche delle spese del giudizio di primo grado, sostenendo che la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario è pur sempre una dichiarazione di voler accettare l’eredità, ragion per cui l’erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni.
A fronte di tale pronuncia, l’erede beneficiato proponeva ricorso per Cassazione, fondato su diversi motivi (congiuntamente esaminati dai giudici di legittimità), su cui la Suprema Corte, nel rigettarli, esprimeva alcuni principi.
Prima di riportare questi ultimi, tuttavia, è opportuno brevemente richiamare gli istituti che, nella pronuncia in commento, vengono richiamati.
2. Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario
Punto di partenza per comprendere le statuizioni della Corte è rappresentato dall’istituto dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
Trattasi di una peculiare forma di accettazione, disciplinata dagli artt. 490 ss. c.c., che consente al ...