1. In sintesi.
Una recente sentenza del Tribunale di Velletri (Trib. Velletri, 1/12/2022, n. 2217, G.U. dott. E. Colognesi) affronta la questione della natura della responsabilità del condomino nel caso di obbligazioni nascenti da fatto illecito (artt. 2051-2055 c.c.) e le sue ricadute, in ambito esecutivo, rispetto al soddisfacimento delle pretese del terzo creditore del condominio.
La domanda che si pone di frequente nella pratica condominiale, a cui finora la giurisprudenza di legittimità non ha dato un’effettiva risposta, è la seguente: valgono le regole dell’art. 63 disp.att.c.c. in caso di responsabilità da fatto illecito?
2. Il caso.
Una condomina proponeva opposizione ad un atto di precetto, notificatole da un altro condomino, in forza di una sentenza con la quale il Condominio era stato condannato a pagare all’intimante una somma a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare di proprietà comune, in pessimo stato di manutenzione.
A fondamento dell'intimazione, il creditore aveva assunto che per il debito risarcitorio, nascente da fatto illecito, ciascun condomino resta solidalmente responsabile e perciò tenuto al pagamento dell’intero e non limitatamente alla “sua quota”, venendo altrimenti frustrato il regime di solidarietà sancito dall’art. 2055, co. 1 c.c.
L’intimata, invece, tra i vari motivi di opposizione, eccepiva l’inosservanza del disposto dell’art. 63, comma 2 disp.att. c.c. e, in ogni caso, l’impossibilità di procedere esecutivamente per l’intero, dovendo il singolo condomino rispondere del debito risarcitorio nei limiti della sua quota (invero esigua) in base ai millesimi posseduti.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione, ritenendo fondate le ragioni di doglianza del singolo condomino escusso per l’intero, anziché in proporzione alla singola quota.
Ciò ...