Il fatto:
Un Condominio, in persona del suo amministratore, adiva il Tribunale di Nocera Inferiore chiedendo che venisse accertata l’insussistenza del credito vantato dal Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. a titolo di conguagli nella fornitura di energia elettrica. Il Condominio attore lamentava errori nella lettura e quantificazione dei consumi da parte del gestore, attestati da una perizia di parte ed altresì comprovati dalla totale incongruità dell’importo a fronte della modesta compagine di condòmini, anche in relazione al confronto con le spese sostenute per il consumo di energia elettrica in precedenti periodi, nettamente inferiori alla somma riportata in fattura dal gestore ed oggetto di giudizio; si doleva inoltre delle modalità con cui l’Enel Distribuzione aveva cambiato il contatore elettrico, operazione alla quale si era proceduto senza la presenza dell’amministratore né di alcun condomino. La convenuta, dal canto suo, chiedeva il rigetto della domanda, contestando il fatto che la responsabilità per la lettura e sostituzione del gruppo di misura spettasse all’ente di gestione e ribadendo la correttezza dei calcoli; si eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza del Giudice adito, in favore della competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
In relazione a quest’ultimo profilo, il Tribunale di Nocera Inferiore ha ritenuto, da una parte, indimostrata la stipulazione di una clausola attributiva della competenza esclusiva al Tribunale di Roma, valutando insufficiente a tal riguardo la mera produzione in giudizio di un fac-simile di contratto di fornitura; dall’altra, ha rilevato come comunque la competenza dell’adito giudice dovesse ritenersi fondata sulla disciplina consumeristica, che detta la regola del foro del luogo di residenza del consumatore. In merito all’applicabilità della disciplina del consumatore ai condomìni, il Tribunale ha richiamato l’Ordinanza del 22 maggio 2015, n. 10679 con cui la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che “Al contratto ...