Il CASO
Il Tribunale di Messina, a seguito di domanda proposta da un condòmino, annulla la delibera assembleare che, con la maggioranza ordinaria - si legge - di 1/3 dei partecipanti al condominio e 1/3 del valore dell’edificio (ora di un terzo degli intervenuti in 2° convocazione), aveva confermato l’amministratore “uscente”.
Il condominio propone appello sul presupposto che non esista alcuna disposizione di legge, a differenza delle ipotesi di nomina e revoca, che prescriva una precisa maggioranza nel caso di conferma dell’amministratore già in carica.
La Corte di Appello di Messina tuttavia rigetta l’appello aderendo all’orientamento univoco di dottrina e giurisprudenza secondo cui la maggioranza qualificata è necessaria non solo nell’ipotesi di nomina e revoca ma anche in quella di “conferma” dell’amministratore il cui mandato sia scaduto per decorso dei termini fissati dalla legge.
DIRITTO
L’argomento affrontato dai Giudici di Messina assume un particolare interesse posto che, nonostante i dubbi interpretativi sorti già prima della Riforma del condominio, il Legislatore nel 2012 non ha inteso chiarire, alla luce dei, seppur limitati, precedenti giurisprudenziali, se “nomina” e “conferma” dell’amministratore di condominio debbano considerarsi, sotto il profilo giuridico, equivalenti, con le importanti conseguenze in relazione alle maggioranze necessarie per la conclusione di un valido rapporto contrattuale.
Il novellato articolo 1136 c.c. indica infatti la maggioranza necessaria per l’assunzione ex novo di un valido incarico, omettendo anche solo di precisare se la conferma di quello già conferito ed esaurito per decorso dei termini necessiti della stessa maggioranza.
E’ indubbio che il termine “conferma” adoperato nell’art. 1135 c.c. per elencare la prima tra le attribuzioni della assemblea, non appartenga alla identica area semantica, sotto il profilo linguistico, del termine “nomina” ...