Il caso.
La pronuncia in commento trae origine dall’impugnazione proposta da un condomino ai sensi degli artt. 1136, 1137 c.c. e 66 disp. att. c.c. per non essere stato convocato all’assemblea condominiale avente ad oggetto la costituzione del condominio nel giudizio da esso instaurato per le infiltrazioni esistenti nell’immobile di sua esclusiva proprietà. Secondo la difesa del ricorrente, a prescindere dal diritto di esprimere il proprio voto, il condomino in lite con il condominio aveva il diritto di essere convocato all’assemblea finalizzata all’assunzione delle determinazioni in ordine al giudizio che lo vedeva come controparte processuale dell’ente e di partecipare alla discussione preliminare alla deliberazione.
I giudici di merito rigettavano la domanda di annullamento della delibera rilevando che il condomino si trovava in situazione di conflitto di interessi rispetto all’assemblea e alla discussione relativa alla costituzione dell’ente per resistere all’azione giudiziale da esso avviata e che, pertanto, “si doveva escludere non solo il suo diritto di voto, ma altresì il ricorrere di un interesse a partecipare alla discussione sull’unico argomento all’ordine del giorno” rispetto al quale era necessariamente portatore di un interesse in conflitto con quello del condominio.
La Corte di Cassazione, pur rigettando il ricorso, ha precisato che la validità della delibera assunta senza la previa convocazione all’assemblea del condomino in lite con il condominio non discende dalla situazione di conflitto di interessi in cui versa il condomino – peraltro, come si vedrà infra, in tal caso non è pacifico in giurisprudenza che a ciò consegua l’esclusione della convocazione all’assemblea – ma dalla constatazione che questi è, in tale ipotesi, portatore di un interesse diverso e contrario rispetto a quello del condominio.
Il principio enunciato dalla Corte.
Sulla scorta di tale premessa, ...