1) La normativa di riferimento per la sanatoria
Art. 1 comma 166 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) prevede che “Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”.
I successivi commi da 167 a 173 indicano le modalità per l’accesso alla definizione agevolata delle varie tipologie di pendenze e irregolarità fiscali. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 27629 del 30 gennaio 2023 ha disciplinato le modalità di attuazione della definizione agevolata relativa alla “Sanatoria irregolarità formali” (commi da 166 e 173) che certamente è di generalizzato interesse potenziale per i contribuenti (fra questi certamente gli Istituti) e non richiede specifiche disamine particolari potendo così trovare un potenziale vasto appeal.
2) La scadenza per la sanatoria irregolarità formali
L’impianto della sanatoria (versamento e modalità) è molto semplice: entro il 31 ottobre 2023 (termine prorogato dall’art. 19, comma 1, del Dl 34/2023, prima era fissato al 31 marzo 2023) occorre versare l’intero ammontare o la prima rata (la seconda rata, delle due previste, scade il 31 marzo 2024) dell’importo di 200 euro una-tantum per ogni periodo d’imposta o anno solare al quale le violazioni si riferiscono. Volendo sanare gli anni d’imposta o solari dal 2019 al 2022, l’importo dovuto è pari a 800 euro con versamenti distinti da 200 euro per ciascuna annualità da sanare, rateizzando ...