Le vicende
Con due pronunce depositate a distanza di pochi giorni, la Suprema Corte torna ad occuparsi del fenomeno del supercondominio, affrontando il problema del recupero dei relativi contributi, attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo previsto e disciplinato dall’art. 63, comma 1, disp. att. c.c.
In un caso, infatti, approvato il rendiconto del supercondominio, l’amministratore di uno dei (due) condomìni in cui sono costituiti gli edifici che fanno parte del supercondominio agisce contro uno dei condòmini da lui amministrati, per ingiungergli il pagamento dei contributi oggetto del suddetto rendiconto (ordinanza n. 1366 del 2023).
Nell’altro caso, l’amministratore di un supercondominio agisce nei confronti dell’amministratore di un altro condominio in cui è costituito uno degli edifici facenti parte del supercondominio creditore, per la riscossione del complesso delle quote gravanti sui condòmini amministrati dall’ingiunto (sentenza n. 1141 del 2023).
In entrambe le decisioni, la Suprema Corte – annullando le sentenze impugnate – coglie l’occasione per operare alcune importanti precisazioni in ordine alla legittimazione attiva e passiva alla riscossione delle quote delle spese afferenti al supercondominio.
Il supercondominio (cenni)
Il supercondominio unifica più edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, entro una più ampia organizzazione condominiale, legata dall’esistenza di talune cose, impianti o servizi comuni (ad esempio, il viale d’accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione o quello centrale di riscaldamento, il parcheggio, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, ecc.), in rapporto di accessorietà con i fabbricati, sicché trova ad essi applicazione, proprio in ragione della condominialità del vincolo funzionale, la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione (Cass., 10 dicembre 2019, n. 32237).
L’istituto del supercondominio ha matrice giurisprudenziale ed ha trovato esplicito riconoscimento ...