L’art. 1, comma 365, lett. b) della legge di bilancio per il 2023 n. 197/2022 ha aggiunto all’art. 119 ter del D.L. n. 34/2020, rubricato “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche”, il comma 4 bis.
Tale comma dispone che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 di tale articolo (ovvero la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti) è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
La norma in oggetto, di notevole rilevanza pratica, consente, quindi, che le deliberazioni dell’assemblea condominiale, relative alla realizzazione di interventi tesi al superamento delle barriere architettoniche, siano adottate con una maggioranza agevolata.
L’intervento normativo in questione pone riparo a quello, peggiorativo, avutosi con la riforma del condominio del 2012 che, novellando la legislazione precedente, aveva fatto un passo indietro rispetto all’evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia.
Ripercorrendo l’iter legislativo in tema di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, si rinviene già nel 1989 un primo importante intervento legislativo in subiecta materia (i precedenti disciplinavano la materia solo con riferimento agli "edifici pubblici o aperti al pubblico") con la promulgazione della L. n. 13, oggi in parte trasfusa nel D.P.R. n. 308/2001, che nasce in un contesto caratterizzato da un rinnovato spirito di solidarietà sociale finalizzato anche a non limitare la vita di relazione e a rendere fruibili o agevolmente fruibili gli edifici pubblici e privati a soggetti disabili (A. Gallucci, “Il condominio negli edifici. La nuova disciplina dopo la riforma”, Cedam, 2013, pagg.94 e ss.).
La L. 13/89 ha introdotto novità rilevanti ...