Il caso affrontato da Trib. PV, sez. civile, 30 gennaio 2023, n. 138, dott.ssa Frangipani.
La parte attrice, un perito industriale, realizzava in favore del Condominio convenuto una valutazione di fattibilità e un computo metrico per la sostituzione della caldaia a gasolio con una caldaia a condensazione a metano, con previsione di contatori per le singole unità immobiliari. In seguito, il professionista agiva in via monitoria nei confronti del Condominio per ottenere il pagamento del proprio compenso. Il Condominio proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, lamentando la mancanza di una delibera assembleare di conferimento dell’incarico. Il Giudice di Pace di Pavia accertava l’insussistenza del credito dedotto e condannava l’opposto alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza del Tribunale di Pavia qui esaminata trae origine dall’impugnazione della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Pavia che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista per il pagamento del proprio compenso.
Parte attrice rilevava l’inesattezza della decisione del giudice di prime cure, poiché non aveva ritenuto provata l’esistenza di un vincolo contrattuale tra le parti. Il professionista giudicava irrilevante la mancanza della delibera, essendo questione ‹‹eventualmente interna tra l’ex amministratore ed i condomini›› e evidenziando, in ogni caso, che ‹‹costituiva obbligo per l’Amministratore di Condominio, per non incorrere in sanzioni, far effettuare le opere di contabilizzazione in centrale termica e nelle unità immobiliari. Si trattava […] di opere urgenti e indifferibili››.
Il convenuto appellato, contrariamente, sosteneva la correttezza della sentenza impugnata, dal momento che l’assemblea condominiale non aveva mai conferito l’incarico al perito.
Il Tribunale di Pavia respingeva l’appello e confermava la sentenza impugnata.
La motivazione della sentenza.
Il Tribunale di Pavia, nell’accogliere le ...