Il CASO
Un condòmino si rivolgeva al Tribunale di Sciacca per richiedere l’annullamento di una delibera approvata nonostante l’assenza delle tabelle millesimali.
Sosteneva l’attore che la decisione facendo riferimento, oltre al computo numerico dei partecipanti all’assemblea, alla presunzione di parità delle quote per sopperire alla mancanza delle tabelle millesimali, fosse illegittima.
Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo valide le modalità adottate dalla assemblea.
Di contrario avviso il Giudice d’appello che annullava la delibera evidenziando che il calcolo del quorum deliberativo sulla base del valore paritario delle quote attribuito in via presuntiva non potesse ritenersi giuridicamente corretto.
Il condominio ricorreva quindi al Giudice di legittimità, deducendo, quale primo motivo, la violazione degli articoli 1138 c.c. e 68 disp. att. c.c. in quanto, nelle ipotesi di mancanza del regolamento, le regole da seguire avrebbero dovuto essere quelle di cui agli articoli dal 1117 al 1139 del codice civile e dal 61 al 72 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
La Corte di Cassazione, ritenuto manifestamente fondato il primo motivo, su proposta del Relatore (Dott. A. Scarpa), accoglieva il ricorso ritenendo assorbiti i restanti motivi di impugnazione proposti.
DIRITTO
Secondo i giudici di legittimità, l’aver attribuito, in assenza delle tabelle, al necessario requisito indicato dall’art. 1136 c.c., per la valida costituzione dell'assemblea e per le relative deliberazioni, un valore presuntivo paritario ad ogni unità immobiliare, non costituisce motivo di annullamento della delibera.
La conclusione cui perviene la Corte di Cassazione è allineata all’orientamento ormai consolidato di dottrina e giurisprudenza.
L’art. 1136 c.c. indica, per la validità di ciascuna delibera assembleare e ancor prima per la stessa costituzione della assemblea, ...