1) Il fatto
Con l’ordinanza n. 5319 del 1.2.2023, la Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, si è soffermata sulla possibilità per i condomini di procedere all’autoconvocazione dell’assemblea condominiale, chiarendone i presupposti e le modalità operative. In particolare, la Corte, chiamata a pronunciarsi in ordine alla distribuzione delle spese di lite in caso di soccombenza virtuale, ha fornito uno dei pochi contributi esistenti in tema di autoconvocazione dell’assemblea di condominio ex art. 66 disp. Att. c.c. La controversia sulla quale si è espressa riguardava l’impugnazione proposta nei confronti di una delibera assembleare di nomina di amministratore di condominio assunta all’esito di una assemblea frutto di autoconvocazione da parte di alcuni condomini. In particolare, veniva evidenziato che l’avviso di convocazione non riportava i nomi dei condomini che avevano assunto l’iniziativa e che lo stesso era stato consegnato a mani a persona diversa dall’amministratore allora in carica.
Il Tribunale di Roma, evidenziando che successivamente alla delibera impugnata vi era stata ratifica del contenuto della stessa con successiva assemblea condominiale, dichiarava la cessata materia del contendere e compensava le spese di lite, senza fornire motivazione in merito. La Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull’appello proposto dagli stessi ricorrenti in primo grado, rigettava il gravame proposto, sulla base della considerazione per cui l’art. 66 disp. Att. c.c. non prevede forme particolari per la convocazione dell’assemblea del condominio da parte dei condomini stessi e che, pertanto, essendo stato portato a conoscenza dell’amministratore l’avviso di convocazione mediante consegna al portiere dello stabile ed essendo allegata alla convocazione una lettera di chiarimenti in cui veniva specificata la paternità dell’iniziativa, la convocazione e la conseguente delibera dovevano considerarsi legittime. La Corte d’Appello non si pronunciava sulle spese di lite, essendo rimasto contumace il condominio.