La vicenda
Un condomino, interessato all’abbattimento di otto pini condominiali, impugna una delibera dell’assemblea condominiale che, sulla base di una perizia agronomica, aveva diffidato l’amministratore dal dare esecuzione a una precedente delibera che aveva disposto l’abbattimento degli alberi condominiali, in quanto pericolanti.
In particolare, ne chiede l’annullamento deducendo profili inerenti sia alla legittimità della convocazione sia al mancato raggiungimento del quorum per la valida costituzione dell'assemblea. La domanda, rigettata in primo grado, viene accolta dalla Corte di Appello, la quale annulla la delibera impugnata.
Contro la suddetta statuizione ricorre uno dei condomini, interventore nel giudizio di primo grado, poi appellante in via incidentale nel giudizio di secondo grado.
Con il primo motivo, il condomino censura la decisione della Corte di appello per aver qualificato la delibera impugnata come relativa ad innovazioni ex art. 1120 c.c., così annullandola, stante il mancato raggiungimento del quorum e della maggioranza qualificati previsti dall’art. 1136 co. 5 c.c..
A detta del ricorrente, in ragione della natura della delibera, sarebbe stato sufficiente raggiungere i quorum necessari per l’adozione delle delibere di ordinaria amministrazione, adottate dall’assemblea in seconda convocazione ex art. 1136 co. 3 c.c.
I giudici di legittimità, prima di valutare la fondatezza della questione, dichiarano ammissibile il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. (per violazione o falsa applicazione di norme di diritto), rilevando come il carattere elastico della norma censurata, ossia l’art. 1120 c.c., a partire dalla stessa nozione di «innovazione», richieda un’operazione di tipo valutativo da parte del giudice di merito, come tale assoggettabile a una verifica in sede di giudizio di legittimità.
La Corte coglie, così, l’occasione per richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul sindacato delle norme elastiche, ...