Il caso
Tizio impugnava le delibere assunte dal condominio di due successive assemblee di ottobre e dicembre 2020 le quali, rispettivamente, nominavano ad amministratore di condominio Caio, non condomino e privo del requisito della formazione obbligatoria per poi nominarlo, nell’assemblea successiva, come semplice “facente funzioni”, con l’evidente scopo di aggirare i requisiti professionali per svolgere la professione di amministratore di cui Caio non era in possesso. Tizio censurava anche altre delibere assunte nelle citate assemblee, tra le quali quella con la quale si modificava il regolamento stabilizzando la nomina dell’avente funzioni” in caso di mancanza dell’amministratore”.
La decisione
Il Tribunale richiama in premessa i due orientamenti giurisprudenziali in ordine alle conseguenze della mancata formazione dell’amministratore, ovvero 1) quello di cui alle sentenze del Tribunale di Milano del 27 marzo 2019 e del Tribunale di Verona del 13 novembre 2018 secondo il quale l’amm.re che non attende alla formazione periodica commette grave irregolarità ed è passibile per l’effetto di revoca 2) quello del Tribunale di Padova del 24 marzo 2017 secondo cui l’art. 71 bis att. cod. civ. è una norma di ordine pubblico che importa irrimediabile nullità della nomina di un amministratore che non abbia seguito i corsi di aggiornamento.
Il Tribunale Bergamasco aderisce a quest’ultimo più rigoroso orientamento, evidenziando come il 71 bis disp. att. cod. civ. sia posto a tutela di interessi generali della collettività ed in particolare del consumatore condominio ed essendo norma di ordine pubblico ha carattere imperativo ed inderogabile. L’opposta tesi consentirebbe, infatti, di aggirare non solo l’art. 71 bis ma l’intero complesso normativo preordinato alla formazione dei professionisti non iscritti in albi (Legge n 4/2013 e D.M. 140/2014).
La sentenza dichiara inoltre nulla anche la nomina dell’“avente funzioni di amm.re” privo dei ...