Il caso
La pronuncia in commento trae origine dall’opposizione proposta da un condomino avverso il decreto ingiuntivo relativo al pagamento della propria quota di spese per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria presso il Condominio. L’opponente contestava l’ingiunzione di pagamento, eccependo, in via preliminare, la nullità della delibera assembleare di approvazione della spesa in quanto adottata senza la costituzione del fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori da eseguire prescritto “obbligatoriamente” dall’art. 1135, co. 1, n. 4 c.c.
Il Tribunale di Milano, adito in appello dal Condominio per la riforma della sentenza con cui il Giudice di Pace di Milano aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e per valore e, per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo, confermava la sentenza di primo grado, dichiarando in via incidentale la nullità della delibera assembleare sottesa al decreto ingiuntivo in quanto adottata senza la costituzione del fondo speciale e quindi in violazione del disposto dell’art. 1135 n. 4 c.c.
La Corte di Cassazione, confermando la sentenza del Tribunale di Milano, ha rigettato il ricorso e, muovendo dall’esame dei più recenti arresti giurisprudenziali in tema di sindacato di legittimità delle delibere condominiali in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e dalla ratio dell’art. 1135, co.1, n. 4 c.c., ha affermato che la costituzione del fondo speciale è un requisito di validità della delibera assembleare di approvazione della spesa straordinaria, la cui mancanza determina un vizio di nullità rilevabile ex officio anche in grado di appello.
Il principio enunciato dalla Corte
La Corte ha, in particolare, osservato: “L’art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., imponendo l’allestimento anticipato del fondo speciale “di importo pari all’ammontare dei lavori”, ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, “in base a ...