La vicenda
Con il decreto del 30 marzo 2023, la Prima Presidente della Corte di cassazione rimette alle Sezioni Unite il compito di dirimere un contrasto rilevato nella giurisprudenza di legittimità e di risolvere, così, la questione afferente alla possibilità di costituire e riconoscere servitù prediali di parcheggio.
Oggetto del ricorso rimesso alla massima sede nomofilattica è una sentenza che ha considerato valida una pattuizione costitutiva di una servitù di parcheggio temporaneo e di transito su di un fondo, che consentirebbe, a quanto è dato comprendere dalla scarna descrizione della fattispecie concreta, “un più comodo sfruttamento industriale del fondo dominante”.
Il perno delle censure mosse dal ricorrente ruota intorno alla violazione o falsa applicazione degli articoli 1027 e 1028 del c.c., per avere la Corte di appello ritenuto che la servitù di parcheggio, astrattamente qualificabile come prediale, sia valida pur non fornendo “alcuna utilità concreta al fondo dominante, quanto invece una utilità personale, rectius aziendale, che è di per sé estranea al fondo dominante”, a fronte della quale si registrerebbe una “compressione totale delle facoltà dominicali in concreto esercitabili dal proprietario del fondo servente”.
Il contrasto da risolvere
La possibilità di costituire una servitù prediale avente come oggetto il parcheggio di veicoli costituisce un tema ormai “classico” di discussione tra gli studiosi (tra i contributi più recenti che ricostruiscono i termini del dibattito, MUSOLINO, La servitù prediale di parcheggio e la responsabilità del notaio, in Rivista del Notariato, 2021, 92 ss.; CASINI, Sulla configurabilità della servitù di parcheggio, in Nuova giur. civ., 2019, 945).
Come emerge dagli stessi riferimenti contenuti nel decreto in esame, per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha considerato nullo il negozio o la clausola negoziale costitutivi della servitù de qua, ritenendo ...