Il caso affrontato da Trib. Mi., sez. Lav., 22 marzo 2023, n. 525
Lo scorso mese di marzo il Tribunale di Milano (Trib. Mi., sez. lav., 22 marzo 2023, n. 525) si è pronunciato su un caso di demansionamento di un dirigente amministrativo del Niguarda e sulla liquidazione del danno non patrimoniale a seguito di condotta demansionante del datore di lavoro.
Nel caso esaminato il ricorrente svolgeva l’incarico di direttore della Direzione Amministrativa di Presidio, unità organizzativa del Dipartimento Amministrativo di una nota struttura ospedaliera ospedale. Il ricorrente esponeva di esser stato demansionato a seguito di una deliberazione del Direttore Generale, con cui a partire dal 1° ottobre 2021 avrebbe cessato di svolgere ogni tipo di attività direttiva per venire assegnato a mansioni di carattere esecutivo, inadeguate alla propria qualifica stante l’assenza di ogni potere direttivo. Ciò, peraltro, nonostante il rinnovo per altri cinque anni dell’incarico di direttore di struttura complessa disposto in suo favore nel maggio 2020.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva la disapplicazione della deliberazione del Direttore Generale, la reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte e la condanna della resistente al pagamento del risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del demansionamento, sia sotto il profilo del danno professionale sia sotto il profilo del danno all’immagine, da liquidarsi con valutazione equitativa del giudice.
La resistente affermava la legittimità della deliberazione, l'insussistenza del demansionamento e contestava sia l’an sia il quantum della richiesta risarcitoria non essendo stato assolto l’onere probatorio per le diverse voci di danno richieste dal ricorrente.
La motivazione della sentenza e l’accertamento del demansionamento
Il Tribunale milanese preliminarmente rilevava l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 2103 cod. civ. al rapporto di lavoro del dirigente pubblico, così come stabilito dal D. Lgs n. 165 ...