Per molto tempo, un diffuso orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la competenza per valore in relazione ad un’impugnazione di deliberazione condominiale andasse determinata in base all’importo contestato dall’attore e non a quello complessivo della deliberazione. Detto assunto, tuttavia, non teneva conto che la sentenza di annullamento «travolge» l’intera deliberazione dell’assemblea e - soprattutto - opera nei confronti di tutti i condòmini.
La questione è recentemente approdata agli uffici del Ministero di Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia che, con Provvedimento del 20 maggio 2023 ha fornito una risposta ad un quesito posto dal Dirigente del Tribunale di Palermo relativamente all’importo del Contributo unificato che, come è noto, è parametrato al valore della controversia secondo un sistema di «scaglioni».
Gli uffici amministrativi del Tribunale distrettuale chiedevano «se sia corretto - per le cause di impugnazioni delle delibere condominiali con cui è chiesta la declaratoria di nullità e/o annullamento totale e/o parziale della stessa senza null'altro essere specificato - il pagamento del contributo unificato correlato al valore indeterminato». Il Dirigente, nel formulare il quesito, rilevava - richiamando un risalente orientamento giurisprudenziale - che «la giurisprudenza di merito e quella di legittimità sono costanti nel precisare che il valore delle cause aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere assembleari va determinato, di volta in volta, in ragione di quanto costituisca oggetto di contestazione, in tema di piano di riparto; occorre, in sintesi, fare riferimento all'importo contestato, relativamente alla singola obbligazione, e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio, poiché, in generale, deve farsi riferimento al «thema decidendum», e non già al «quid disputandum»" (sent. Corte di Cassazione, sez. VI/III, n. 21227/2018)».
Il Ministero di Giustizia, nel rispondere al quesito, rammenta che l’importo del contributo unificato da versare al ...