1. Il caso.
Il dirigente del settore dell’urbanistica e dell’edilizia del Comune di Busto Arsizio respingeva l’istanza presentata dall’amministratore di un condominio che chiedeva di considerare cessato, ritenendolo illegittimo, l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria dei parcheggi pubblici e del verde pubblico (compresa la pulizia) posto “in perpetuo” a carico delle parti private da una convenzione urbanistica stipulata, a suo tempo, dai danti causa del condominio stesso.
Per l’annullamento dell’atto dirigenziale e per il risarcimento dei danni, il condominio proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale articolato in tre motivi, così schematizzabili:
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violazione di una pluralità di norme della legge n. 241/1990 sul c.d. giusto procedimento amministrativo, oltre al difetto di motivazione dell'atto gravato.
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inefficacia della clausola “incriminata” della convenzione urbanistica per intervenuta scadenza del termine decennale di attuazione delle convenzioni di cui all’art. 16 della legge urbanistica generale (L. n. 1150/1942) e dell’art. 46 della L.R. n. 12 del 2005;
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nullità della clausola suddetta per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto in violazione dell'art. 1346 c.c., posto che, continuano gli esponenti, non sono ammissibili nel nostro ordinamento vincoli contrattuali perpetui.
2. La decisione...
Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso e annullato l’atto impugnato, ritenendo che la clausola della convenzione urbanistica, laddove pone a capo del Condominio un obbligo "in perpetuo" alla manutenzione ordinaria dei parcheggi e del verde pubblico, è illegittima ed inefficace, con conseguente liberazione del condominio dall’obbligo manutentivo.
In particolare, rilevando che l’ordinamento giuridico ripudia la costituzione di vincoli obbligatori senza limite di durata (e, ove previsti, dà sempre possibilità di recedere ad nutum) e che è altresì fatto ...