Un condominio ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato ingiunto il pagamento di una somma, a titolo di saldo per i lavori di manutenzione ordinaria delle facciate comuni dell’edificio, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio, in favore della società appaltatrice.
Tra le ragioni a fondamento dell’opposizione, il condominio ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, poiché la società aveva convenuto di recuperare le somme dovute direttamente dai condomini morosi. Recita la clausola richiamata: “… La società accetta di sollevare il Condominio dal recupero di eventuali somme a debito applicando l’art. 63, comma 2 disp. att. c.c., recuperando direttamente dai condomini morosi le somme dovute…“.
La società convenuta ha sostenuto il contrario, perché la clausola contrattuale a cui faceva riferimento il condominio avrebbe dovuto essere interpretata con riguardo esclusivo alla fase esecutiva e non a quella dell’accertamento dell’an o del quantum debeatur.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal condominio in forza della predetta clausola, sul presupposto che la società opposta aveva pattiziamente accettato di recuperare le somme ancora dovute a saldo direttamente dai condomini morosi; tuttavia, ha revocato il decreto ingiuntivo per l’intervenuto pagamento, nelle more del giudizio, di una quota della somma ingiunta, condannando il condominio opponente al pagamento dell’importo residuo.
L’art. 63, comma 2 disp. att. c.c. e l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità
La clausola contrattuale, su cui si appuntava la tesi difensiva del condominio, era stata convenuta tra le parti per individuare un criterio di recupero dei crediti, nel caso di inadempienza all’obbligo di pagamento di quanto dovuto alla società appaltatrice.
La società aveva accettato di recuperare eventuali somme a ...