1) Il fatto
Con ordinanza n. 10497/2023 del 19 aprile 2023, emessa dalla Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, è stata cassata la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Reggio Calabria aveva rigettato il gravame proposto da alcuni condomini avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria con la quale era stata rigettata la domanda volta all’accertamento dell’obbligo di distribuire tra tuti i condomini il profitto derivante dalla locazione di una parte comune dell’edificio (nello specifico, un abbaino posto a copertura del vano scale sul lastrico condominiale).
In particolare, la controversia incardinata innanzi al Tribunale di Reggio Calabria aveva ad oggetto la domanda spiegata da un condomino contro un altro condomino, volta ad accertare l’obbligo, in capo al secondo, di ripartire tra tutti i condomini (le parti del processo e un terzo soggetto, tutti germani) le somme corrisposte dalla società che aveva montato dei ripetitori di segnale telefonico sul lastrico solare dell’edificio. In sostanza, l’attore premetteva che il condomino convenuto avesse stipulato con la società di telefonia un contratto di locazione di parte del lastrico solare e che, in ragione di ciò, percepisse un compenso che andava ripartito tra tutti i condomini.
Il convenuto, nei propri atti difensivi, ammetteva la circostanza della stipula del contratto di locazione con la società di telefonia e contestava la debenza delle somme all’attore, in ragione della proprietà esclusiva sul lastrico solare, o quantomeno della parte oggetto di occupazione da parte deli ripetitori telefonici.
Il Tribunale in primo grado, come detto, rigettava la domanda proposta dall’attore, ritenendo raggiunta la prova dell’avvenuta divisione tra i fratelli con relativa assegnazione in godimento esclusivo delle parti comuni oggetto di controversia al convenuto.
Il soccombente proponeva ...