Entrambe le pronunce in esame attengono all’impugnazione di una delibera assembleare che si assumeva essere invalida.
Nel caso affrontato e risolto dalla Corte d’appello di Catanzaro, si lamentava, tra gli altri aspetti, la nullità della delibera assembleare impugnata, in quanto l’assemblea era stata presieduta da un soggetto estraneo al condominio, vi aveva partecipato un soggetto terzo rispetto ai condomini e uno dei punti delle questioni da trattare all’ordine del giorno era stato approvato in violazione di legge.
La Corte ha rigettato questi motivi di appello, rilevando l’assenza di vizi di validità legati alla mera partecipazione di soggetti estranei, privi del diritto di voto, nonché l’assoluta carenza di interesse ad agire dell’appellante (condizione dell’azione, art. 100 c.p.c.), perché la delibera impugnata non aveva effetti decisori e quindi era inidonea a mutare la sua posizione patrimoniale. Inoltre, priva di pregio era la doglianza relativa al ruolo del presidente, ricoperto da un soggetto terzo rispetto ai condomini, perché, in assenza di una disciplina legale espressa della figura e della nomina del presidente dell’assemblea condominiale - cui nel caso concreto non ha sopperito il regolamento di condominio - non può ritenersi che eventuali profili di illegittimità legati alla nomina conducano all’invalidità della delibera adottata dall’assemblea. Ciò in quanto l’assemblea ha la facoltà di nominare un soggetto, anche diverso dai partecipanti al condominio, con la funzione di sovrintendere al corretto svolgimento delle attività assembleari, non essendo ostativo un asserito rischio di “manovre improprie di soggetti in conflitto di interessi” (così sosteneva l’appellante). Trattandosi di un estraneo alla compagine condominiale, non aveva diritto di voto e non poteva ritenersi titolare di un interesse configgente rispetto a quello del condominio.
Per quel che concerne, invece, la fattispecie esaminata dalla Corte d’appello di Lecce, l’appellante si ...