1. Il fatto
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15278/2023, chiude una vicenda processuale articolata, in cui due condòmini avevano convenuto in giudizio un altro condomino, asserendo che quest’ultimo li avesse indotti in errore circa la sussistenza di una delega, a lui conferita, ad esprimere la volontà favorevole alla rimozione di tre canne fumarie in uso ad altri condòmini. In particolare, l’assemblea totalitaria aveva autorizzato gli attori a chiudere le canne fumarie; tuttavia, a seguito del successivo divieto di rimozione interposto da un condomino, la canna fumaria era stata ripristinata e l’importo pagato alla ditta appaltatrice delle opere per tale ripristino era stato anticipato dagli attori. Questi ultimi, pertanto, agivano contro il condomino che aveva falsamente manifestato la volontà favorevole degli altri al ripristino (laddove vi era, in realtà, un dissenso alla rimozione), ed il Giudice di Pace accoglieva la domanda. Il Tribunale di Pescara, tuttavia, investito dell’appello, aveva ritenuto che non vi era una competenza deliberativa dell’assemblea, dal momento che la canna fumaria era di proprietà esclusiva del condomino che aveva interposto il divieto di rimozione; inoltre, il Tribunale riteneva non diligente ai sensi dell’art. 1227 co. 2 c.c. la condotta degli attori che avevano proceduto immediatamente all’abbattimento della canna fumaria sulla scorta di una delibera di assemblea adottata in materia estranea alle attribuzioni del collegio, su un punto non all’ordine del giorno ed in assenza di una delega scritta a colui che manifestò la volontà dei condòmini assenti all’assemblea.
Avverso tale pronuncia, i condòmini originari attori proponevano ricorso per Cassazione.
2. Competenze dell’assemblea e limiti dei diritti dei condòmini
La pronuncia in esame ruota intorno a diversi e rilevanti argomenti attinenti alla materia condominiale. Occorre principiare dall’assemblea ...